Patrocinio a spese dello Stato nella fase delle indagini preliminari

Articolo scritto il
2/7/2024

Quando è applicabile la circostanza aggravante della minorata difesa nella truffa online secondo un recente orientamento della Cassazione.

(Cass. Sez. 2^ Pen. – sentenza 14/10/2020 – 13/01/2021, n. 1085)

La Seconda Sezione della Suprema Corte, chiamata a decidere in merito alla sussistenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5, c.p. in tema di truffa commessa con l’ausilio di strumenti informatici, ha precisato che l’aggravante della minorata difesa può essere identificata solo nella “costante distanza tra venditore ed acquirente che gestiscono trattative che si svolgono interamente sulle piattaforme web: tale modalità di contrattazione pone l’acquirente in una situazione di debolezza in quanto è costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l’identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilità”.
E’ pertanto necessario, ai fini dell’applicabilità della detta circostanza aggravante, che “le trattative si svolgano integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto”. Al contrario, non è configurabile l’aggravante della minorata difesa, quando – per le modalità della condotta, “la trattativa prenda avvio dall’ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici – oggi in gran parte sostituiti dalla messagistica istantanea – ed incontri in presenza”.

“In tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p., nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore"
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

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