(Cass. Sez. 2^ Pen. – sentenza 14/10/2020 – 13/01/2021, n. 1085)
La Seconda Sezione della Suprema Corte, chiamata a decidere in merito alla sussistenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5, c.p. in tema di truffa commessa con l’ausilio di strumenti informatici, ha precisato che l’aggravante della minorata difesa può essere identificata solo nella “costante distanza tra venditore ed acquirente che gestiscono trattative che si svolgono interamente sulle piattaforme web: tale modalità di contrattazione pone l’acquirente in una situazione di debolezza in quanto è costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l’identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilità”.
E’ pertanto necessario, ai fini dell’applicabilità della detta circostanza aggravante, che “le trattative si svolgano integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto”. Al contrario, non è configurabile l’aggravante della minorata difesa, quando – per le modalità della condotta, “la trattativa prenda avvio dall’ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici – oggi in gran parte sostituiti dalla messagistica istantanea – ed incontri in presenza”.